Diritto penale in U.E.: l'associazione terroristica e le condotte di partecipazione

La Decisione Quadro 2002/475/GAI prevede anche che gli atti di terrorismo vengano commessi in un contesto associativo e contiene pertanto una definizione di organizzazione terroristica.

Ai sensi dell’art. 2, infatti, «ai fini della presente decisione quadro, per «organizzazione terroristica» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

La Decisione Quadro 2002/475/GAI delinea altresì i ruoli all’interno dell’associazione terroristica:


  • direzione;

  • partecipazione alle attività dell’organizzazione, anche fornendo informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.


La Norma richiama l’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999, in base al quale «commette altresì reato chiunque»: a)-b) Omissis


  • «contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
a) mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo»;

b) essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo».


L’art. 2 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, a differenza della corrispondente previsione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 (che si limita a menzionare «un gruppo che agisce di comune accordo») contiene una definizione di organizzazione terroristica, che a sua volta richiama la definizione di gruppo criminale contenuta nell’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionalegruppo criminale organizzato indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale») ed è a sua volta ripresa dall’art. 1 della Decisione Quadro 2008/841/GAI.

Elementi dell’associazione terroristica, in base alla Decisione Quadro 2002/475/GAI sono:


  • la struttura,

  • la presenza di più di due componenti,

  • la permanenza nel tempo,

  • l’azione concertata allo scopo di commettere dei reati terroristici.


La Decisione Quadro 2002/475/GAI contiene anche la definizione di associazione strutturata (associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata).

Inevitabile appare il raffronto con il corrispondente delitto associativo esistente nel codice penale italiano.

La legge 438/2001 ha infatti introdotto nel codice penale italiano il delitto di cui all’art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo). In base a quella norma, «chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

Nell’art. 270 bis non vi è alcuna definizione dell’associazione con finalità di terrorismo, ma le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione permettono di ritenere che vi sia coerenza e continuità tra il reato associativo così come delineato della Decisione Quadro 202/475/GAI e la norma già esistente nel codice penale italiano.

Quanto agli elementi costitutivi dell’associazione ex art. 270 bis c.p., oltre al numero minimo di persone (tre), un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 25863 del 08/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009) Rv. 244367, Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 31389 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/07/2008) Rv. 241175).

L’indicazione della struttura organizzativa quale elemento costitutivo dell’associazione di cui all’art. 270 bis c.p. è confermata da altre decisioni della Corte di Cassazione. In particolare, il delitto ex art. 270 bis c.p. può ritenersi integrato anche in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale (Cass. Pen Sez. 2, Sentenza n. 24994 del 25/05/2006 Cc. (dep. 19/07/2006) Rv. 234345)

La Decisione Quadro 2002/475/GAI non prevede che ai fini della configurabilità del reato associativo gli atti di terrorismo rientranti nel programma criminoso siano posti in essere. Tanto appare coerente con la natura di reato di pericolo propria dell’art. 270 bis c.p. Infatti, secondo Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 24994 del 25/05/2006 Cc. (dep. 19/07/2006) Rv. 234345, «il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale». Analogo principio è contenuto in Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 30824 del 15/06/2006 Cc. (dep. 19/09/2006) Rv. 234182.

L’art. 2 della Decisione Quadro 2002/475/GAI prevede altresì che ciascuno Stato Membro adotti le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:

 
  • direzione di un'organizzazione terroristica;

  • partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendo informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.


La norma richiama l’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999. Questa individua una forma di partecipazione al gruppo terrorista nel contributo deliberato alla perpetrazione di uno o più reati contemplati nella Convenzione, che miri ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 e sia fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del citato articolo 2.

L’art. 270 bis c.p. prevede espressamente come condotte punibili la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento, nonché la partecipazione di un’associazione con finalità di terrorismo.

La partecipazione nei reati associativi è una condotta a forma libera, che deve però essere suscettibile di consentire al gruppo criminale di raggiungere le proprie finalità. Principio generale in materia di reati associativi, in base alla giurisprudenza nazionale delineatasi è che la condotta di partecipazione è una condotta a forma libera (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 2897 del 17/12/1993 Ud. (dep. 10/03/1994 - Rv. 197921; Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 17/01/1997 Ud. (dep. 28/05/1997 - Rv. 207845) e comunque sulla rilevanza penale di condotte realizzate da soggetti che apportino un concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (ved. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 1072 del giorno 11/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 235290.

Analoga condotta a forma libera si ritiene prevedano la Decisione Quadro 2002/475/GAI (che richiede come presupposto di punibilità che la consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1999.